Art. 431 c.p. — Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 25 maggio 1945. Leggi il testo vigente →
[1]Chiunque, al solo scopo di danneggiare una strada ferrata ovvero macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all'esercizio di essa, li distrugge in tutto o in parte, li deteriora o li rende altrimenti in tutto o in parte inservibili, e' punito, se dal fatto deriva il pericolo di un disastro ferroviario, con la reclusione da due a sei anni.
[2]Se dal fatto deriva il disastro, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni.
[3]Per strade ferrate la legge penale intende, oltre le strade ferrate ordinarie, ogni altra strada con rotaie metalliche, sulla quale circolino veicoli mossi dal vapore, dall'elettricita' o da un altro mezzo di trazione meccanica.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 25 maggio 1945 · versione 0 su Normattiva