Art. 449 c.p.Delitti colposi di danno

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[1]Chiunque cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

[2]La pena e' raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 8 ottobre 2000 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art449 · fonte su Normattiva