Art. 452-bis c.p. — Inquinamento ambientale
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[1]E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
- 1)delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2)di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna.
[2]Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.
Testo vigente dal 29 maggio 2015 al 10 ottobre 2023 · versione 264 su Normattiva