Art. 452-bis c.p.Inquinamento ambientale

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[1]E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

  • 1)delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
  • 2)di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna.

[2]((Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena e' aumentata da un terzo a due terzi)).

Testo vigente dal 10 ottobre 2023 al 2 giugno 2026 · versione 345 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art452bis · fonte su Normattiva