Art. 476 c.p.Falsita' materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 19 dicembre 1981. Leggi il testo vigente →

[1]Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, e' punito con la reclusione da uno a sei anni.

[2]Se la falsita' concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione e' da tre a dieci anni.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 19 dicembre 1981 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art476 · fonte su Normattiva