Art. 476 c.p. — Falsita' materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
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[1]Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, e' punito con la reclusione da uno a sei anni.
[2]Se la falsita' concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione e' da tre a dieci anni.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 19 dicembre 1981 · versione 0 su Normattiva