Art. 647 c.p. — Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7
Testo vigente dal 6 febbraio 2016, tuttora in vigore · versione 267 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7
Testo vigente dal 6 febbraio 2016, tuttora in vigore · versione 267 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1930
Collegamenti
Art. 236 — Appropriazione di cose smarrite o avute per errore o caso fortuito
… militare fino a sei mesi: 1° il militare, che, avendo trovato, in luogo militare, denaro o cose da altri smarrite, se li appropria o non li consegna al superiore entro ventiquattro ore; 2° il militare, che si appropria cose appartenenti ad altri militari o all'amministrazione…
Art. 485
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Art. 2052 — Danno cagionato da animali
… danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.…
Art. 486
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Art. 1637 — Accollo di casi fortuiti
L'affittuario puo', con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari. Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere probabili. E' nullo il patto col quale l'affittuario…
Art. 627
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Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
L'articolo 659 del progetto definitivo richiedeva per il delitto d'usura (art. 644 del codice), tra l'altro, che il colpevole avesse «profittato delle condizioni di miseria di una persona, ovvero del suo stato di bisogno, determinato da sventura». La Commissione parlamentare propose la soppressione delle parole: «determinato da sventura», perchè opinò che l'usuraio suole profittare non della sola sventura, bensì anche di altre condizioni, come avviene talora in relazione ai così detti debiti d'onore. Ho trovato esatta l'osservazione della Commissione e perciò ho corretto la formula della disposizione in modo da esigere che il colpevole profitti dello stato di bisogno di una persona, da qualsiasi causa cagionato. Come nella truffa in rapporti illeciti, così in questo delitto non v'è ragione di aver riguardo alla moralità del soggetto passivo, giacchè si punisce non per tutelare i privati interessi di costui, ma per reprimere, nell'interesse pubblico, l'usura, che non cessa di essere tale solo perchè esercitata a danno, anzichè di uno sventurato, d'un prodigo o d'un vizioso.
Relazione al Codice penale (1930), n. 211
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art647 · fonte su Normattiva