Art. 523 c.p.
[1]Codice Penale-art. 523
[2]((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Testo vigente dal 6 marzo 1996, tuttora in vigore · versione 153 su Normattiva
Apro la norma…
[1]Codice Penale-art. 523
[2]((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Testo vigente dal 6 marzo 1996, tuttora in vigore · versione 153 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 523, primo comma, codice penale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988. Il Preside…
ECLI:IT:COST:1988:592 · leggi il testo integrale
riuniti i giudizi, 1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 523, secondo comma, cod. pen., sollevata dalla Corte d'appello di Salerno, con ordinanza 16 giugno 1986 (n. 671/86 reg.ord.), in riferimento agli artt. 2, 3, 27 e 29 Cost.; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 523, 605 e 542 cod. pen., sollev…
ECLI:IT:COST:1987:523 · leggi il testo integrale
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art523 · fonte su Normattiva
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 523, primo e secondo comma, del codice penale, sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, dal tribunale di Camerino, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1973. GIUSEPPE VERZ…
ECLI:IT:COST:1973:28 · leggi il testo integrale
Qui l’articolo non era in discussione: è servito da metro per giudicarne un altro.
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale "dell'art. 4, n. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75" proposte dal tribunale di Agrigento con le ordinanze 8 e 20 giugno 1977 di cui in epigrafe; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 3, nn. 5 e 8, e 4, n. 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 i…
ECLI:IT:COST:1982:205 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.