Art. 523 c.p.
[1]Codice Penale-art. 523
[2]((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Testo vigente dal 6 marzo 1996, tuttora in vigore · versione 153 su Normattiva
Apro la norma…
[1]Codice Penale-art. 523
[2]((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Testo vigente dal 6 marzo 1996, tuttora in vigore · versione 153 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
RATTO - RATTO A FINE DI LIBIDINE - SOGGETTO PASSIVO - MAGGIORENNE DI SESSO MASCHILE - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD. PEN., ART. 523, PRIMO COMMA. - COST., ART.3.
E' manifestamente infondata - in quanto gia' decisa con precedente sentenza nel senso della non fondatezza in ordine agli stessi profili ora dedotti dal giudice 'a quo', la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 523, primo comma, codice penale, denunziato - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui, relativamente al reato di ratto a fine di libidine, non prevede tra le persone offese dal reato anche il soggetto di sesso maschile maggiore di eta'. - cfr. 523/1987.
DELITTI CONTRO LA LIBERTA' SESSUALE - RATTO A FINE DI LIBIDINE - FATTO COMMESSO A DANNO DI DONNA CONIUGATA - AUMENTO DI PENA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 523 del cod.pen., per il ratto a fine di libidine se il fatto e` commesso a danno di donna coniugata, non sottende come bene protetto la potestas maritalis, in relazione al dovere di fedelta` nei confronti del marito - l'infedelta` postulando una volontaria violazione dei doveri coniugali non e` certo riferibile ad ipotesi di costrizione della volonta` - mentre in questa sede viene data considerazione alla famiglia e alla sua unita`, oltre alla liberta` sessuale della donna rapita. Il diverso trattamento trova dunque fondamento razionale nel particolare disvalore della violazione, e negli artt. 2 e 29 la sua giustificazione. Ne` puo` considerarsi, sotto il profilo dell'art. 27, l'omesso rilievo alla consapevolezza da parte dell'agente dello stato di donna coniugata del soggetto passivo, l'imputazione delle aggravanti a titolo di responsabilita` obiettiva dipendendo da altre disposizioni (artt. 59, comma primo e 42, comma terzo, cod.pen.) non censurate dal giudice rimettente. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 2, 3, 27 e 29 Cost. - dell'art. 523, comma secondo, cod.pen.).
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art523 · fonte su Normattiva
DELITTI CONTRO LA LIBERTA' SESSUALE - SEQUESTRO DI PERSONA CONNESSO A VIOLENZA CARNALE - FATTO COMMESSO A DANNO DI UOMO MAGGIORENNE - PENE E PROCEDIBILITA' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
La disciplina data al sequestro di persona non e` irrazionale risultando da scelte di politica criminale e nell'ambito di poteri discrezionali non censurabili. Mentre non sussiste, per l'evidente eterogeneita` delle situazioni, la dedotta analogia col ratto di donna o di minore a fine di libidine, esula chiaramente dalle funzioni della Corte una diversa regolamentazione, per effetto della quale sia punibile a querela dell'offeso anche il sequestro di persona e siano diminuite le pene fissate dal codice. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 523, 605 e 542, cod.pen.).
Riguarda ancheart. 605 Codice penaleart. 542 Codice penale
GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - OMESSA MOTIVAZIONE DELLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - SPECIE: INDUZIONE E FAVOREGGIAMENTO DELLA PROSTITUZIONE - RATTO DI MINORE.
Sono inammissibili per omessa motivazione della rilevanza le questioni di legittimita` costituzionale proposte nei confronti degli art. 4, n. 2, 3, n. 5, l.20 febbraio 1958 n. 75 e 523 cod.pen..
Riguarda anchelegge 75/1958legge 75/1958legge 75/1958
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - IMPUGNAZIONE DI NORMA DIVERSA DA QUELLA RICHIAMATA NELL'IMPUTAZIONE OGGETTO DEL GIUDIZIO E INAPPLICABILE AI FINI DELLA DECISIONE DI QUESTO - MANIFESTA IRRILEVANZA - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - COD. PEN., ART. 523, PRIMO E SECONDO COMMA (RATTO A FINI DI LIBIDINE) - INAPPLICABILITA' SE COMMESSO SU UOMO MAGGIORENNE.
La questione di legittimita' costituzionale, quando non investe la norma richiamata nell'imputazione oggetto del giudizio, ma altra riguardante il fatto non identico a quello della cui cognizione e' investito il giudice a quo, non riveste il carattere di pregiudizialita' incidentale ed e', pertanto, inammissibile. (Nella specie il Tribunale ha ritenuto di dubbia costituzionalita' l'art. 523 c.p., nel corso di un procedimento per ratto a fine di libidine commesso in danno di donna maggiorenne e coniugata in quanto detta norma non e' applicabile qualora il fatto venga commesso su di un uomo di maggiore eta', ricadendo, invece, tale ipotesi nella piu' grave disciplina dell'art. 605 c.p.)
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.