Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
REATI IN GENERE - REATI E PENE (SINGOLI REATI) - PUBBLICAZIONI E SPETTACOLI OSCENI - DETENZIONE DI VIDEOCASSETTE A CONTENUTO OSCENO - RITENUTA CONFIGURABILITA' DEL REATO, NONOSTANTE LA CONTRARIA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE, ANCHE OVE LA DETENZIONE ABBIA CARATTERE RISERVATO (NELLA SPECIE IN LOCALE DIVERSO DA QUELLO DI ESPOSIZIONE AL PUBBLICO) - PROSPETTATA IRRAGIONEVOLEZZA, CON VIOLAZIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO E DEI PRINCIPI DI OFFENSIVITA' DEL REATO, DI TASSATIVITA' DELLE NORME PENALI (PER LA OMESSA INDICAZIONE DELLE MODALITA' DI DETENZIONE) E DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Il limite del buon costume di cui all'art. 21 u.c. Cost., e' diretto a significare un valore riferibile alla collettivita' in generale, nel senso che denota le condizioni essenziali indispensabili, in un dato momento storico, ad assicurare, in relazione ai contenuti morali e alle modalita' di espressione del costume sessuale, una convivenza sociale conforme ai principi costituzionali della tutela della dignita' umana e del rispetto reciproco tra le persone; da cio' deriva che l'osceno, come anche affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, attinge il limite all'antigiuridicita' penale solo quando sia destinato a raggiungere la percezione della collettivita'. Di conseguenza ove, come nel caso, il giudice debba fare applicazione dell'art. 528 c.p. (che punisce chiunque detiene scritti disegni, immagini o altri oggetti osceni) deve tener presente che la misura di illiceita' dell'osceno e' data dalla capacita' offensiva del fatto verso gli altri, capacita' che deve ritenersi insussistente nelle ipotesi (come quella del caso di specie) in cui l'accesso alle immagini pornografiche non sia indiscriminatamente aperto al pubblico, ma sia riservato solo alle persone adulte che ne facciano richiesta. Cosi' interpretata la norma (v. massima C) viene meno la censura di violazione dell'art. 21 Cost., formulata in base all'assunto che anche nella suddetta ipotesi la detenzione di disegni, immagini e oggetti osceni avrebbe potuto considerarsi illecito penale, risultando di conseguenza assorbiti - in quanto basati sullo stesso errato presupposto - gli altri motivi di incostituzionalita' dedotti in riferimento agli art. 27, terzo comma, Cost., nonche' al combinato disposto degli artt. 2, 3, 13 e 25, secondo comma, Cost.. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 528 cod. pen. sollevate in riferimento agli artt. 21 e 27, terzo comma, Cost., nonche' al combinato disposto degli artt. 2, 3, 13 e 25, secondo comma, Cost.).
BUON COSTUME - PUBBLICAZIONI, SPETTACOLI E MATERIALE A CONTENUTO OSCENO - COMMERCIO E DISTRIBUZIONE - RIVENDITORI E NOLEGGIATORI DI CASSETTE AUDIOVISIVE - PUNIBILITA' ANCHE SE LA CONTRATTAZIONE RIVESTA CARATTERE RISERVATO - OMESSA ESTENSIONE DELLA CAUSA DI NON PUNIBILITA' PREVISTA PER EDICOLANTI E LIBRAI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La questione di costituzionalita' dell'art. 528 cod. pen. - nonche' del successivo art. 529, del quale peraltro non e' contestato il contenuto - e' manifestamente infondata, in quanto la norma, reprimendo le violazioni al divieto di pubblicazioni e spettacoli osceni, e' perfettamente adeguata al dettato dell'art. 21, ultimo comma, Cost., onde sarebbe contrario alla Costituzione dichiararlo illegittimo; ne' la limitazione ad edicolanti e librai della causa di non punibilita' prevista dalla legge n. 355 del 1975 comporta violazione dell'art. 3 Cost. - v. S. n. 1063/1988.
Riguarda ancheart. 529 Codice penale
SENT. N. 1063/88. PUBBLICAZIONI E ALTRO MATERIALE A CONTENUTO OSCENO - COMMERCIO E DISTRIBUZIONE - CAUSA DI NON PUNIBILITA' PREVISTA PER EDICOLANTI E LIBRAI - ESCLUSIONE DELLA STESSA ESENZIONE PER RIVENDITORI E NOLEGGIATORI DI CASSETTE AUDIOVISIVE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'esenzione da pena concessa, con la legge n.355/1975, alla categoria degli edicolanti e librai non e' estensibile ai rivenditori o noleggiatori di cassette audiovisive a contenuto osceno, sia per la natura della causa di non punibilita' - prevista dal legislatore per mere ragioni di politica legislativa secondo la sua non censurabile valutazione - e sia per la eccezionalita' della stessa causa, in relazione ad una disposizione (art.528 cod.pen.), a sua volta immune da censure di costituzionalita' in quanto esecutiva del precetto contenuto nell'ultima parte dell'art.21 Cost. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.528 cod.pen. e dell'art. un. della legge 17.7.1975, n.355). S. nn. 93/1972; 31 e 115/1957; 44/1960; 159/1970.
Riguarda anchelegge 355/1975
LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - COSTITUZIONE ART. 21 - TUTELA ANCHE IL LIBERO E PIENO USO DEI RELATIVI MEZZI DI DIVULGAZIONE - LIMITE DEL BUON COSTUME - OBBLIGO DI OSSERVARLO ANCHE A CARICO DELL'EDICOLANTE - COD. PEN., ART. 528 - RESPONSABILITA' PENALE DI CHI DIFFONDE, FABBRICA, METTE IN CIRCOLAZIONE, DISTRIBUISCE STAMPATI OSCENI, ANCHE NELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' PROFESSIONALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non contrasta con il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e con il divieto di censure (art. 21, primo e secondo comma Cost.), l'art. 528 C.P., nella parte in cui rende penalmente responsabile chi diffonde, fabbrica, mette in circolazione distribuisce stampati osceni, anche nell'esercizio della sua normale attivita' professionale di stampare o distribuire. Invero, da un lato, il diritto alla libera manifestazione del pensiero trova il proprio limite nei precetti posti dalla stessa Costituzione, tra i quali figura l'ultimo comma del medesimo art. 21, secondo cui sono vietata tutte le manifestazioni contrarie al buon costume, imponendosi al legislatore l'obbligo di prevenire e reprimere, con mezzi adeguati, le relative violazioni. D'altro canto il divieto di cui al secondo comma dell'art. 21 della Costituzione concerne la censura quale istituto tipico del diritto pubblico, secondo cui gli organi dello Stato, e soltanto essi, esercitano autoritativamente un controllo preventivo sulla manifestazione del pensiero rimesso alla pubblica amministrazione (sentenze della Corte nn. 31 e 115 del 1957; n. 44 del 1960 e 159 del 1970). E' infine sofistica la pretesa trasformazione dell'edicolante in censore per effetto dell'obbligo d'osservare l'art. 528 C.P., posto che la sua volonta' di non violare la legge non ha alcun effetto vincolante nei confronti delle molte migliaia di altri distributori ciascuno dei quali resta libero nel proprio giudizio sulla oscenita' o meno delle pubblicazioni.
LEGGI PENALI - IPOTESI CRIMINOSE DI DIVERSA GRAVITA' MA DI EGUALE NATURA - EQUIPARAZIONE DELLE PENE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - FATTISPECIE - COD. PEN., ART. 528 - PUBBLICAZIONI OSCENE - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 528 C.P., pur prevedendo la stessa pena edittale per chi crea il materiale pornografico e ne fa traffico abituale e chi, invece, esercitando in genere la distribuzione e al vendita di pubblicazioni, diffonda occasionalmente stampati osceni, non contrasta con l'art. 3 della Costituzione. Invero l'equiparazione "quoad poenam" di ipotesi criminose d'uguale natura, sebbene non ugualmente gravi, rientra nella discrezionalita' del legislatore. Cfr.: da ultimo, sentenza n. 9 del 1972.
REATI E PENE - PRINCIPIO DI LEGALITA' - INTERPRETAZIONE - NECESSITA' IN OGNI CASO DI UNA TASSATIVA DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE PENALI - ESCLUSIONE - CONSENTE IL RICORSO A NOZIONI PROPRIE DELL'INTELLIGENZA COMUNE - COD. PEN., ARTT. 527, 528 E 529 - ATTI, PUBBLICAZIONI E SPETTACOLI OSCENI CHE, SECONDO IL SENTIMENTO COMUNE OFFENDONO IL PUDORE - NON VIOLANO L'ART. 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Gli articoli 527, 528 e 529 c.p., che puniscono gli atti, le pubblicazioni e gli spettacoli osceni, qualificandoli come quelli che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore, non contrastano con il principio di legalita', garantito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione. Detto principio viene rispettato dal legislatore non solo con la tassativa descrizione delle fattispecie penali, ma, quando appare necessario, come nel caso di tutela di beni immateriali, altresi' con il ricorso a nozioni proprie dell'intelligenza comune, che egualmente consentono di individuare con certezza il precetto e di giudicare se una determinata condotta lo abbia o meno violato.
Riguarda ancheart. 529 Codice penaleart. 527 Codice penale