Art. 541 c.p. — Pene accessorie ed altri effetti penali
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[1]La condanna per alcuno dei delitti preveduti in questo titolo importa la perdita della patria potesta' o dell'autorita' maritale o l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla cura, quando la qualita' di genitore, di marito, di tutore o di curatore e' elemento costitutivo o circostanza aggravante.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 15 dicembre 1981 · versione 0 su Normattiva