Art. 553 c.p.Incitamento a pratiche contro la procreazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 marzo 1971 al 6 giugno 1978. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque pubblicamente incita a pratiche contro la procreazione o fa propaganda a favore di esse e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila.

[2]Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto e' commesso a scopo di lucro. 53

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

53

La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 16 marzo 1971, n. 49 (in G.U. 1ª s.s. 24/03/1971, n. 74), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Testo vigente dal 25 marzo 1971 al 6 giugno 1978 · versione 55 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art553 · fonte su Normattiva