Art. 553 c.p.Incitamento a pratiche contro la procreazione

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[1]Chiunque pubblicamente incita a pratiche contro la procreazione o fa propaganda a favore di esse e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila.

[2]Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto e' commesso a scopo di lucro.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 25 marzo 1971 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art553 · fonte su Normattiva