Art. 554 c.p.Contagio di sifilide e di blenorragia

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[1]Chiunque, essendo affetto da sifilide e occultando tale suo stato, compie su taluno atti tali da cagionargli il pericolo di contagio, e' punito, se il contagio avviene, con la reclusione da uno a tre anni.

[2]Alla stessa pena soggiace chi, essendo affetto da blenorragia e occultando tale suo stato, compie su taluno gli atti preveduti dalla disposizione precedente, se il contagio avviene e da esso deriva una lesione personale gravissima.

[3]In ambedue i casi il colpevole e' punito a querela della persona offesa.

[4]Se il colpevole ha agito a fine di cagionare il contagio, si applicano le disposizioni degli articoli 583, 584 e 585.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 6 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art554 · fonte su Normattiva