Art. 563 c.p. — Estinzione del reato
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 11 dicembre 1969. Leggi il testo vigente →
[1]Nei casi preveduti dagli articoli 559 e 560 la remissione della querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato.
[2]Estinguono altresi' il reato:
[3]1° la morte del coniuge offeso;
[4]2° l'annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato.
[5]L'estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 11 dicembre 1969 · versione 0 su Normattiva