Art. 563 c.p.Estinzione del reato

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 11 dicembre 1969. Leggi il testo vigente →

[1]Nei casi preveduti dagli articoli 559 e 560 la remissione della querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato.

[2]Estinguono altresi' il reato:

[3]1° la morte del coniuge offeso;

[4]2° l'annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato.

[5]L'estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 11 dicembre 1969 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art563 · fonte su Normattiva