Art. 583 c.p. — Circostanze aggravanti
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[1]La lesione personale e' grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:
[2]1° se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacita' di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
[3]2° se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
[4]3° se la persona offesa e' una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.
[5]La lesione personale e' gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
[6]1° una malattia certamente o probabilmente insanabile;
[7]2° la perdita di un senso;
[8]3° la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacita' di procreare, ovvero una permanente e grave difficolta' della favella;
[9]4° la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
[10]5° l'aborto della persona offesa.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 6 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva