Art. 594 c.p.Ingiuria

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[1]Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.

[2]Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

[3]La pena e' della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire diecimila, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

[4]Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di piu' persone.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 6 febbraio 2016 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art594 · fonte su Normattiva