Art. 601 c.p. — Tratta di persone
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Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitu' e' punito con la reclusione da cinque a venti anni.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 11 agosto 1998 · versione 0 su Normattiva