Art. 601 c.p.Tratta di persone

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 agosto 1998 al 7 settembre 2003. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitu' e' punito con la reclusione da cinque a venti anni.

[2]((Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione e' punito con la reclusione da sei a venti anni)).

Testo vigente dal 11 agosto 1998 al 7 settembre 2003 · versione 167 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art601 · fonte su Normattiva