Art. 601 c.p. — Tratta di persone
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 agosto 1998 al 7 settembre 2003. Leggi il testo vigente →
[1]Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitu' e' punito con la reclusione da cinque a venti anni.
[2]((Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione e' punito con la reclusione da sei a venti anni)).
Testo vigente dal 11 agosto 1998 al 7 settembre 2003 · versione 167 su Normattiva