Art. 617 c.p.Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 13 aprile 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque, con mezzi fraudolenti, prende cognizione di una comunicazione telegrafica a lui non diretta, o di una conversazione telefonica tra altre persone, ovvero le interrompe od impedisce, e' punito con la multa da lire cento a tremila.

[2]Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della comunicazione o della conversazione, e' punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni.

[3]Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 13 aprile 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art617 · fonte su Normattiva