Art. 617 c.p. — Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
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[1]Chiunque, con mezzi fraudolenti, prende cognizione di una comunicazione telegrafica a lui non diretta, o di una conversazione telefonica tra altre persone, ovvero le interrompe od impedisce, e' punito con la multa da lire cento a tremila.
[2]Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della comunicazione o della conversazione, e' punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni.
[3]Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 13 aprile 1974 · versione 0 su Normattiva