Le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti (art. 59). La Commissione parlamentare propose invece che tali circostanze non siano poste a carico del reo, se egli non le ha conosciute o le ha ritenute inesistenti, perchè non si può rispondere di ciò che non si volle. Ma se anche il principio della volontarietà fosse teoricamente sempre applicabile in materia di circostanze aggravanti, la deroga ad esso sarebbe sufficientemente giustificata dalle esigenze d'una efficace repressione. Queste esigenze si sono imposte anche nell'applicazione del codice del 1889, nonostante che, almeno di regola, esso accolga il principio propugnato dalla Commissione. Così, ad esempio, la giurisprudenza, mediante distinzioni, riserve, presunzioni, ha in sostanza adottato il principio della responsabilità obiettiva rispetto a parecchie aggravanti, come quelle riguardanti l'età del soggetto passivo, il delitto di ricettazione, ecc. Richiedere la conoscenza delle aggravanti, o costringerebbe nuovamente la pratica ad adottare i rammentati espedienti elusivi della legge, ovvero, se il principio venisse applicato fedelmente, renderebbe inapplicabile l'aggravamento nella maggior parte dei casi, la prova della conoscenza essendo quasi sempre oltremodo difficile, se non addirittura impossibile. Il principio della volontarietà riguarda gli elementi costitutivi del reato, e non v'è ragione di estenderlo agli elementi meramente accidentali, quali sono le circostanze aggravanti. Nell'attività lecita, chi compie volontariamente e coscientemente un fatto sa di doversi esporre a tutti gli accidenti e a tutte le responsabilità conseguenziali del fatto medesimo. Questo principio deve valere a maggior ragione per l'attività illecita. Gli antichi dicevano che chi versa in cosa illecita risponde anche del caso. Il codice non accoglie in pieno questo precetto, ma neppure lo respinge quando v'è ragione di applicarlo. Non si nega che, in qualche ipotesi, possa apparire eccessivo porre a carico del colpevole le circostanze aggravanti non conosciute o non volute; ma, senza alterare la regola generale, questi casi sono tenuti nella debita considerazione dal codice. Per ciò appunto l'articolo 59 comincia con la riserva: «salvo che la legge disponga altrimenti».
Relazione al Codice penale (1930), n. 40
In relazione alle circostanze che escludono la pena, il progetto stabiliva che, malgrado la non punibilità del fatto, il giudice potesse ordinare una misura di sicurezza. Ritenni opportuno sopprimere questa facoltà, per ragioni analoghe a quelle che mi indussero ad abolire la correlativa facoltà stabilita dal progetto (art. 53, corrispondente all'art. 49 del codice) per il caso del così detto reato putativo.
Relazione al Codice penale (1930), n. 41
È circostanza attenuante, comune a tutti i reati, con i quali sia compatibile, l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale ovvero delinquente per tendenza (art. 62, n. 3°). La Commissione parlamentare suggerì di eliminare la distinzione fra riunioni vietate e riunioni autorizzate, e di tenere presente che gli assembramenti non sono mai autorizzati. Ma, in verità, il suggerimento della Commissione non mi sembra giustificato. L'articolo non parla, neppure implicitamente, di autorizzazione, e però non si può eliminare una distinzione che non esiste. La legge fa eccezione per le riunioni e gli assembramenti «vietati dalla legge o dall'Autorità»; ma ciò non significa che la regola riguardi, per esplicito o per implicito, le riunioni e gli assembramenti «autorizzati». Nello Stato moderno ciò che non è vietato è libero, senz'uopo di alcuna autorizzazione. Se occorre l'autorizzazione, vuol dire che si tratta di cosa vietata salvo che sia espressamente autorizzata. Dunque, quando si dice: «riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità» ci si riferisce a quelle riunioni, che, pur potendo essere autorizzate, non lo furono nel caso concreto, e a quegli assembramenti che, pur escludendo per definizione la possibilità dell'autorizzazione, vengono vietati dall'Autorità presente nel luogo. Se si tratta di riunioni autorizzate (art. 17 legge di pubblica sicurezza), ovvero di riunioni o di assembramenti non vietati per legge e rispetto ai quali l'Autorità di pubblica sicurezza non abbia dato l'ordine di scioglimento (art. 19 legge citata; art. 25 e seguenti regolamento di pubblica sicurezza), l'attenuante è applicabile, quando ne ricorrono gli altri requisiti. Basta, pertanto, come chiarissimamente risulta dalla disposizione in discorso, che le riunioni e gli assembramenti non siano vietati, senza che si richieda che siano altresì autorizzati. Quantunque la suggestione della folla in tumulto possa evidentemente verificarsi anche in caso di riunioni o di assembramenti vietati, nondimeno la negata diminuzione di pena, in questi casi, trova la sua ragione d'essere, sia nella convenienza di dar forza al principio d'autorità, sia nell'intento di impedire che un fatto illecito, quale è il partecipare ad una riunione preventivamente proibita o il disobbedire all'ordine di scioglimento di un'altra riunione o di un assembramento, concorra a costituire il titolo per la diminuzione della pena. Ed è pur vero che anche i delinquenti o contravventori abituali o professionali e i delinquenti per tendenza possono subire la suggestione d'una folla in tumulto; ma è altrettanto opportuno di non concedere a costoro la diminuzione di pena. Essi, anche quando vengono a trovarsi casualmente nella folla, anzichè per proposito di pescare nel torbido (come è loro costume), vivono, per così dire, in uno stato permanente di suggestività delittuosa, e però non possono considerarsi alla stregua delle altre persone, dal momento che la folla tumultuante fornisce per essi una di quelle occasioni per delinquere, che costituiscono episodi normali e ricercati della loro vita malefica.
Relazione al Codice penale (1930), n. 42