Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Reati e pene - In genere - Furto con strappo - Trattamento sanzionatorio - Possibile applicazione dell'attenuante della lieve entità del fatto - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza nonché della rieducazione della pena - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 210001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., in composizione monocratica e dal GUP del Tribunale di Milano, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. – dell’art. 624-bis, secondo e terzo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevedono, per il reato di furto con strappo, anche aggravato, che la pena comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. La scelta di non applicare la “valvola di sicurezza” dell’attenuante della lieve entità del fatto non viola i principi di ragionevolezza e di proporzionalità della pena: da un lato, infatti, la condotta propria del reato costituisce un’intrusione violenta nella sfera personale inviolabile della persona, la quale non si presta a significative gradazioni sul piano dell’offensività; dall’altro, il reato, anche nell’ipotesi aggravata, è ben definito ed estremamente compatto in relazione all’omogeneità della sua portata offensiva in concreto, non ricomprendendo fattispecie diversificate sul piano criminologico e del tasso di disvalore, né sono ipotizzabili fattispecie concrete immuni dai profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore a stabilire un minimo edittale di notevole asprezza. L’omessa previsione dell’attenuante in esame per il furto con strappo non viola nemmeno il principio di uguaglianza in ragione dell’asserita disparità di trattamento rispetto alla rapina e all’estorsione, reati che ricomprendono, al contrario, condotte variegate in termini di maggiore o minore gravità. Rispetto, poi, al reato di furto in abitazione – per il quale nemmeno, in ogni caso, è prevista l’attenuante in esame – la loro assimilazione, quanto alle pene, non è irragionevole dal momento che entrambi ledono, oltre al patrimonio, rispettivamente, il bene dell’inviolabilità del domicilio e dell’integrità fisica della persona. Va, infine, considerato che all’equilibrio complessivo di una disciplina sanzionatoria certamente severa contribuisce il fatto che la forza “privilegiata” delle aggravanti cede di fronte all’attenuante della minore età e a quella “ad effetto speciale” della collaborazione del reo. (Precedenti: S. 120/2023 - mass. 45596; S. 117/2021 - mass. 43901).
Reati e pene - Concorso di circostanze - Previsione legislativa che obbliga ad applicare le circostanze aggravanti (c.d. "blindatura totale") - Automatica incompatibilità con i principi costituzionali - Esclusione - Espressione della discrezionalità del legislatore - Condizioni - Sussistenza di particolari esigenze di protezione di beni costituzionalmente tutelati e possibilità, per il giudice, di applicare comunque le attenuanti riconosciute, sia pure sulla pena così inasprita (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della fattispecie che disciplina il furto in abitazione, nella parte in cui vieta di estendere anche al seminfermo, in ipotesi di concorso con l'aggravante della violenza sulle cose, la deroga al meccanismo della c.d. "blindatura totale", in modo da considerare equivalente o prevalente la circostanza attenuante del vizio parziale di mente con quella aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose). (Classif. 210012).
Il meccanismo c.d. di “blindatura totale” delle circostanze aggravanti, secondo cui le stesse devono essere necessariamente prese in considerazione ai fini del quantum della pena e non possono essere “neutralizzate” mediante il bilanciamento con le eventuali attenuanti, non è, di per sé, incompatibile con i principi costituzionali di volta in volta evocati in quanto il meccanismo di calcolo degli aumenti e delle riduzioni di pena connessi all’applicazione di circostanze di segno opposto produce sì, nella generalità dei casi, un effetto di inasprimento delle sanzioni applicabili al delitto aggravato, ma non esclude affatto che il giudice applichi, in concreto, la diminuzione di pena connessa al riconoscimento di attenuanti, sia pure sulla pena già aumentata per effetto del riconoscimento dell’aggravante cosiddetta “blindata”. (Precedenti: S. 217/2023; S. 117/2021 - mass. 43901). (Nel caso di specie, è dichiarata l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., dell’art. 624-bis, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui– ferma la validità complessiva del meccanismo della c.d. “blindatura totale” – non consente, nel caso del delitto di furto in abitazione, di ritenere equivalente o prevalente la circostanza attenuante del vizio parziale di mente, prevista dall’art. 89 cod. pen., allorché concorra con l’aggravante “blindata” consistente nell’aver usato violenza sulle cose, di cui all’art. 625, primo comma, n. 2, prima parte, cod. pen. La disposizione censurata dal Tribunale di Teramo presenta, infatti, la medesima ratio di quella della minore età, in quanto la valutazione, da parte del legislatore, di una più ridotta meritevolezza di pena di chi abbia commesso il fatto essendo ancora minorenne, per quanto già giudicato imputabile dal giudice, non può non essere affermata anche con riferimento a chi, essendo affetto da vizio parziale di mente, abbia agito trovandosi in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere, il che giustifica l’estensione della deroga al meccanismo di blindatura totale anche alla seminfermità, secondo principi già affermati dalle sentenze n. 130 del 2025 e 217 del 2023). (Precedenti: S. 130/2025 - mass. 46882; S. 217/2023 - mass. 45908).
Reati e pene - Reati contro il patrimonio - Furto in abitazione - Configurabilità, secondo il diritto vivente, anche in relazione a condotte poste in essere negli spazi comuni degli edifici condominiali, quali pertinenze delle private dimore - In subordine: possibilità di diminuire la pena in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, di offensività e della finalità rieducativa della pena - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 210034).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 624-bis cod. pen., nella parte in cui – secondo il diritto vivente – si applica anche agli spazi comuni degli edifici condominiali, e, in via subordinata, nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita fino a un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. L’estensione alle parti comuni dell’edificio condominiale della tutela prevista per i luoghi di privata dimora e le relative pertinenze non è irragionevole, né irrispettosa del principio di offensività, poiché le parti comuni sono a servizio e protezione delle private dimore ubicate nel condominio e vengono a questo scopo utilizzate dai comproprietari; inoltre, anch’esse sono connotate dalla non apertura al pubblico e dalla non accessibilità da parte di terzi senza il consenso dei titolari. L’omessa previsione di una diminuzione di pena quando il fatto risulta di lieve entità non viola poi i principi di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena, posto che il trattamento sanzionatorio di maggior rigore (rispetto al furto semplice) è giustificato dalla particolare gravità del fatto e dalla speciale pericolosità soggettiva del suo autore e che, diversamente da quanto accade per la rapina e l’estorsione, la violazione del bene giuridico tutelato (il domicilio) è insuscettibile di una graduazione quantitativa e la fattispecie astratta non presenta quella latitudine che giustifica l’introduzione di una “valvola di sicurezza”; il che esclude anche la violazione del principio di eguaglianza. (Precedenti: S. 86/2024 - mass. 46164, 46165; S. 120/2023 - mass. 45597; S. 117/2021 - mass. 43901; S. 216/2019 - mass. 41621; S. 88/2019; O. 67/2020 - mass. 42632).
Reati e pene - Furto in abitazione - Trattamento sanzionatorio - Minimo edittale - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di proporzionalità e di ragionevolezza, nonché della finalità rieducativa della pena - Mancata indicazione di previsioni sanzionatorie già rinvenibili nell'ordinamento ed eterogeneità dei tertia comparationis - Inammissibilità della questione - Invito al legislatore a considerare la pressione punitiva già raggiunta in relazione ai delitti contro il patrimonio.
È dichiarata inammissibile, per mancata indicazione di previsioni sanzionatorie già rinvenibili nell'ordinamento ed eterogeneità dei tertia comparationis, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 624- bis , primo e terzo comma, cod. pen. Nel denunciare l'eccessività del minimo edittale di pena detentiva del furto in abitazione rispetto ad altri reati contro il patrimonio, il giudice a quo non indica una grandezza preesistente, che possa essere trasposta "per linee interne" nella disposizione censurata, finendo così per chiedere alla Corte non di rettificare una deviazione delle scelte legislative, bensì di sostituirsi ad esse; inoltre, nessuno dei tertia comparationis esprime un'offensività omogenea a quella del delitto in esame, caratterizzata dalla lesione dell'inviolabilità del domicilio assicurata dall'art. 14 Cost. Come già evidenziato nella sentenza n. 190 del 2020, tuttavia, l'incremento dei valori edittali dei reati contro il patrimonio - e fra questi del furto in abitazione - segnala una pressione punitiva ormai estremamente rilevante e richiede perciò una attenta considerazione da parte del legislatore, alla luce di una valutazione, complessiva e comparativa, dei beni giuridici tutelati dal diritto penale e del livello di protezione loro assicurato. ( Precedente citato: sentenza n. 190 del 2020 ).
Reati e pene - Furto in abitazione - Ipotesi attenuata per i casi di "lieve entità" - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di proporzionalità e di ragionevolezza, nonché della finalità rieducativa della pena - Genericità e oscurità del petitum - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile, per genericità e oscurità del petitum , la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 624- bis cod. pen., in quanto non prevede, per il reato di furto in abitazione, una ipotesi attenuata per i casi di "lieve entità". Il giudice a quo non chiarisce se l'omissione denunciata riguardi la previsione di una specifica circostanza attenuante oppure di un'autonoma fattispecie incriminatrice, né specifica l'oggetto della "lieve entità" cui intende riferirsi, che non può esaurirsi nella speciale tenuità del danno patrimoniale, già prevista come attenuante comune. La disposizione censurata descrive, d'altra parte, in termini piuttosto definiti la fattispecie in esame e il giudice a quo non evidenzia specifiche ragioni che rendano costituzionalmente necessaria l'introduzione al suo interno di una ipotesi attenuata, non senza considerare che il profilo personalistico del bene giuridico complesso protetto dalla norma, diversamente da quello patrimoniale, è insuscettibile di una graduazione quantitativa, atteso che il domicilio, quale spazio della persona, o è violato o non lo è, essendo pertanto inconcepibile già sul piano logico un ingresso "lieve" nell'abitazione altrui. La tecnica legislativa, consistente nel "ritagliare" fattispecie di minore gravità in funzione di un riequilibrio complessivo della disciplina penale, si addice essenzialmente alle ipotesi nelle quali il reato-base ha una formulazione molto ampia, come lo "spaccio" di stupefacenti, la ricettazione, la bancarotta o la violenza sessuale. Se impiegare o meno la tecnica del "ritaglio" è quindi una scelta massimamente discrezionale del legislatore, poiché attiene alla costruzione della fattispecie-base, secondo criteri di maggiore o minore latitudine. ( Precedenti citati: sentenze n. 88 del 2019 e n. 106 del 2014 ).
Thema decidendum - Ambito della questione sollevata dal rimettente - Delimitazione da parte della Corte costituzionale in rapporto alla fattispecie concreta.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 624- bis , quarto comma, cod. pen., il divieto di bilanciamento deve intendersi censurato con riguardo alle sole circostanze effettivamente ricorrenti nella fattispecie concreta, ovvero all'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, primo comma, numero 4, cod. pen.) e alle attenuanti generiche (art. 62- bis cod. pen.) in rapporto all'aggravante "privilegiata" della violenza sulle cose (art. 625, primo comma, numero 2, cod. pen.).
Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Furto in abitazione - Attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e attenuanti generiche - Divieto di prevalenza o equivalenza rispetto all'aggravante della violenza sulle cose - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di proporzionalità e di ragionevolezza, nonché della finalità rieducativa della pena - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Lecce, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 624- bis , quarto comma, cod. pen., in quanto esclude per il furto in abitazione che l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, primo comma, numero 4, cod. pen.) e le attenuanti generiche (art. 62- bis cod. pen.) possano essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto all'aggravante "privilegiata" della violenza sulle cose (art. 625, primo comma, numero 2, cod. pen.). Il censurato divieto di bilanciamento è posto a servizio di un bene giuridico di primario valore - l'intimità della persona raccolta nella sua abitazione -, al quale il legislatore ha scelto di assegnare una tutela rafforzata in considerazione della particolare gravità del reato di furto in abitazione, con opzione discrezionale e non irragionevole, in quanto nel concorso tra l'aggravante della violenza sulle cose, espressiva di un'offesa ancora più intensa alla privatezza della sfera domiciliare e personale, e l'attenuante della speciale tenuità del danno, che si esaurisce sul piano strettamente economico, ha previsto che la prima non possa essere eguagliata alla seconda, o possa soccombere ad essa, e che la diminuzione per l'attenuante si operi solo dopo l'aumento per l'aggravante. D'altra parte, va considerato che all'equilibrio complessivo di una disciplina sanzionatoria pur certamente severa contribuisce il fatto che la forza "privilegiata" delle aggravanti cede di fronte all'attenuante della minore età e a quella "ad effetto speciale" della collaborazione del reo. ( Precedenti citati: sentenze n. 216 del 2019, n. 88 del 2019, n. 125 del 2016, n. 194 del 1985 e n. 38 del 1985; ordinanza n. 67 del 2020 ). Le deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze rientrano nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore e sono sindacabili solo qualora trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, non potendo però giungere in alcun caso a determinare un'alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti nella strutturazione della responsabilità penale. ( Precedenti citati: sentenze n. 55 del 2021, n. 73 del 2020, n. 205 del 2017, n. 74 del 2016, n. 106 del 2014, n. 105 del 2014 e n. 251 del 2012 ). Quando ricorrono particolari esigenze di protezione di beni costituzionalmente tutelati, quale il diritto fondamentale e personalissimo alla vita e all'integrità fisica, ben può il legislatore dare un diverso ordine al gioco delle circostanze, richiedendo che vada calcolato prima l'aggravamento di pena di particolari circostanze. ( Precedente citato: sentenza n. 88 del 2019 ). Nel furto in abitazione l'offensività patrimoniale assume una peculiare connotazione personalistica, in ragione dell'aggancio con l'inviolabilità del domicilio assicurata dall'art. 14 Cost., domicilio inteso come proiezione spaziale della persona. ( Precedente citato: sentenza n. 135 del 2002 ).