Art. 624-bis c.p.Furto in abitazione , furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari

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[1]Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, ((e' punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500)).

[2]Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

[3]((La pena e' della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000)) se il reato e' aggravato da una o piu' delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o piu' delle circostanze indicate all'articolo 61.

[4]((Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o piu' delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti)).

Testo vigente dal 3 agosto 2017 al 18 maggio 2019 · versione 283 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art624bis · fonte su Normattiva