La Commissione parlamentare propose di elevare da uno a due anni il massimo della reclusione comminata per la rivelazione di segreto professionale (art. 622), trattandosi, a suo giudizio, di un reato molto grave. Ma la pena, che si vorrebbe aumentare, è già assai più grave di quella stabilita per lo stesso delitto dall'articolo 163 del codice del 1889 (detenzione sino ad un mese o multa da lire cinquanta a mille), di guisa che non si può dire che il nuovo codice non abbia rinvigorito, anche per questo reato, la tutela penale, pur senza tener conto delle circostanze aggravanti comuni che siano applicabili nei casi concreti. TITOLO XIII. Dei delitti contro il patrimonio.
Relazione al Codice penale (1930), n. 205
Uno dei casi, nei quali il furto è punibile soltanto a querela dell'offeso, e con pena diminuita, si ha quando il fatto sia commesso su cose di tenue valore, per provvedere ad un estremo bisogno (art. 626). La Commissione parlamentare propose di sopprimere le parole: «cose di tenue valore», perchè l'agire per «estremo bisogno» pone in tale situazione psicologica, da rendere impossibile il sottilizzare su altre condizioni, così che l'elemento psicologico dovrebbe prevalere su quello obiettivo. Senonchè lo «stato psicologico», supposto dalla Commissione, non è quello relativo alla circostanza in esame, ma si identifica o con l'infermità di mente (incapacità d'intendere) o con quello dello stato di necessità. Nel caso in esame si richiede bensì un bisogno impellente, ma non tale da cagionare una malattia di mente (anemia cerebrale per inanizione, ecc.) o da determinare la necessità di salvarsi dal pericolo attuale di un grave danno alla persona (nell'ipotesi in discorso, invece, il pericolo potrebbe sorgere se il bisogno non venisse soddisfatto, ma non è ancora sorto). Se invero ricorressero queste condizioni, il colpevole non sarebbe punibile. Ammesso dunque il presupposto della capacità normale d'intendere e di volere, nonostante il predetto bisogno, è razionale che all'agente possa farsi un trattamento diverso e più mite che agli altri ladri, soltanto quando egli rubi cose destinate alla diretta soddisfazione del bisogno medesimo, e quindi, necessariamente, di tenue valore. Il bisogno, invero, può essere tale da non consentire alcuna dilazione al soddisfacimento, soltanto quando si tratti di esigenze della vita fisica. E per soddisfare un simile bisogno bastano cose di tenue valore (cibi, medicine, abiti, ecc.), mentre, se avessero un valore superiore a quello che è necessario e sufficiente per il detto scopo, si tratterebbe d'un furto commesso anche per lucro, oltre che per bisogno. Si comprende però che la tenuità del valore deve essere intesa non in senso economico assoluto, bensì in senso relativo, come l'umanità consiglia, e si può esser certi che, quando si tratta di simili giudizi, i nostri magistrati potranno forse eccedere in indulgenza, non certo in rigore. Ad evitare, poi, la possibilità di equivoci, ho mutato la espressione: «bisogno estremo», nell'altra: «grave ed urgente bisogno».
Relazione al Codice penale (1930), n. 206