Art. 63 c.p.Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena

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[1]Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantita' di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.

[2]Se concorrono piu' circostanze aggravanti, ovvero piu' circostanze attenuanti, l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantita' di essa risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente.

[3]Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa, o ne determina la misura in modo indipendente dalla pena ordinaria del reato, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non si opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta.

[4]Se concorrono piu' circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza piu' grave; ma il giudice puo' aumentarla.

[5]Se concorrono piu' circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice puo' diminuirla.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 29 novembre 1984 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art63 · fonte su Normattiva