È circostanza attenuante, comune a tutti i reati, con i quali sia compatibile, l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale ovvero delinquente per tendenza (art. 62, n. 3°). La Commissione parlamentare suggerì di eliminare la distinzione fra riunioni vietate e riunioni autorizzate, e di tenere presente che gli assembramenti non sono mai autorizzati. Ma, in verità, il suggerimento della Commissione non mi sembra giustificato. L'articolo non parla, neppure implicitamente, di autorizzazione, e però non si può eliminare una distinzione che non esiste. La legge fa eccezione per le riunioni e gli assembramenti «vietati dalla legge o dall'Autorità»; ma ciò non significa che la regola riguardi, per esplicito o per implicito, le riunioni e gli assembramenti «autorizzati». Nello Stato moderno ciò che non è vietato è libero, senz'uopo di alcuna autorizzazione. Se occorre l'autorizzazione, vuol dire che si tratta di cosa vietata salvo che sia espressamente autorizzata. Dunque, quando si dice: «riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità» ci si riferisce a quelle riunioni, che, pur potendo essere autorizzate, non lo furono nel caso concreto, e a quegli assembramenti che, pur escludendo per definizione la possibilità dell'autorizzazione, vengono vietati dall'Autorità presente nel luogo. Se si tratta di riunioni autorizzate (art. 17 legge di pubblica sicurezza), ovvero di riunioni o di assembramenti non vietati per legge e rispetto ai quali l'Autorità di pubblica sicurezza non abbia dato l'ordine di scioglimento (art. 19 legge citata; art. 25 e seguenti regolamento di pubblica sicurezza), l'attenuante è applicabile, quando ne ricorrono gli altri requisiti. Basta, pertanto, come chiarissimamente risulta dalla disposizione in discorso, che le riunioni e gli assembramenti non siano vietati, senza che si richieda che siano altresì autorizzati. Quantunque la suggestione della folla in tumulto possa evidentemente verificarsi anche in caso di riunioni o di assembramenti vietati, nondimeno la negata diminuzione di pena, in questi casi, trova la sua ragione d'essere, sia nella convenienza di dar forza al principio d'autorità, sia nell'intento di impedire che un fatto illecito, quale è il partecipare ad una riunione preventivamente proibita o il disobbedire all'ordine di scioglimento di un'altra riunione o di un assembramento, concorra a costituire il titolo per la diminuzione della pena. Ed è pur vero che anche i delinquenti o contravventori abituali o professionali e i delinquenti per tendenza possono subire la suggestione d'una folla in tumulto; ma è altrettanto opportuno di non concedere a costoro la diminuzione di pena. Essi, anche quando vengono a trovarsi casualmente nella folla, anzichè per proposito di pescare nel torbido (come è loro costume), vivono, per così dire, in uno stato permanente di suggestività delittuosa, e però non possono considerarsi alla stregua delle altre persone, dal momento che la folla tumultuante fornisce per essi una di quelle occasioni per delinquere, che costituiscono episodi normali e ricercati della loro vita malefica.
Relazione al Codice penale (1930), n. 42
La Commissione parlamentare propose che nell'articolo 69 del progetto (63 del codice) il richiamo al secondo capoverso, contenuto nel terzo capoverso dell'articolo medesimo, venisse sostituito col richiamo al «capoverso precedente». Ma poichè anche nell'ultimo capoverso si fa lo stesso richiamo, è naturale che in entrambi i luoghi, per maggiore chiarezza, sia usata la stessa dizione. A proposito dello stesso articolo la Commissione vorrebbe che nell'ultimo capoverso si dicesse: «circostanza più favorevole», anzichè «circostanza meno grave». Ma è chiaro che la circostanza meno grave non può essere altra che quella più favorevole al reo (quella cioè che consente una maggiore diminuzione).
Relazione al Codice penale (1930), n. 43