Art. 654 c.p.Grida e manifestazioni sediziose

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Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del numero 3° dell'articolo 266 ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose ((e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila)).

Testo vigente dal 15 gennaio 2000 al 25 febbraio 2026 · versione 173 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art654 · fonte su Normattiva