Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
REATI E PENE - CONTRAVVENZIONI - GRIDA E MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E RADUNATE SEDIZIOSE - COD. PEN., ARTT. 654 E 655 - REQUISITI DI APPLICABILITA': CONDOTTA OBIETTIVAMENTE SEDIZIOSA E SUA PERICOLOSITA' PER L'ORDINE PUBBLICO.
Per l'applicabilita' degli artt. 654 e 655 del codice penale, che rispettivamente puniscono le "grida e manifestazioni sediziose" e le "radunate sediziose", e' necessario che ricorrano contemporaneamente due essenziali requisiti: una condotta, la cui obbiettiva sediziosita' va di volta in volta accertata in relazione a circostanze di modo, di tempo e di luogo, tenendo soprattutto conto del suo specifico contenuto, e la pericolosita' di tale condotta per l'ordine pubblico. - cfr. S. n. 120/1957.
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REATI E PENE - CONTRAVVENZIONI - COD. PEN., ARTT. 654 E 655 - SEDIZIONE - NOZIONE.
Il termine "sedizione", adoperato negli artt. 654 e 655 del codice penale e che il legislatore non ha inteso definire, ha pur sempre un suo tradizionale e generale significato giacche' atteggiamento sedizioso penalmente rilevante e' soltanto quello che implica ribellione, ostilita', eccitazione al sovvertimento delle pubbliche istituzioni e che risulti in concreto idoneo a produrre un evento pericoloso per l'ordine pubblico. - cfr. S. n. 120/1957.
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LIBERTA' DI RIUNIONE - COSTITUZIONE, ART. 17 - INTERPRETAZIONE - LIMITI E CONDIZIONI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO.
Il diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi, proclamato dall'art. 17 della Costituzione, ha portata ed efficacia fondamentali: esso, tuttavia, al pari di ogni altro diritto di liberta', implica la posizione di limiti e condizioni che lo disciplinano onde evitare che il suo esercizio possa avvenire in modo socialmente dannoso e pericoloso.
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LIBERTA' DI RIUNIONE - COD. PEN., ARTT. 654 E 655 (GRIDA, MANIFESTAZIONI E RADUNATE SEDIZIOSE) E LEGGE 20 GIUGNO 1952, N. 645, ART. 5 (MANIFESTAZIONI FASCISTE) - OGGETTO DELLA LORO TUTELA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 17 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Gli artt. 654 e 655 del codice penale, che puniscono le "grida e manifestazioni sediziose" e le "radunate sediziose" e l'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, che punisce le "manifestazioni fasciste", in quanto dirette ad assicurare e garantire beni che sono patrimonio dell'intera collettivita' quali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, non sono in contrasto ma, anzi, si armonizzano perfettamente col diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi proclamato dall'art. 17 della Costituzione.
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LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - LIMITE DELL'ORDINE PUBBLICO - FATTISPECIE - COD. PEN., ARTT. 654 E 655: REPRESSIONE DELLE GRIDA, MANIFESTAZIONI E RADUNATE SEDIZIOSE - NON VIOLA L'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Il diritto dei cittadini di esprimere liberamente il proprio pensiero, enunciato dall'art. 21 della Costituzione, incontra un limite non solo nella tutela del buon costume, ma anche nell'esigenza di prevenire e far cessare turbamenti dell'ordine pubblico. Poiche' l'ordine pubblico e' bene inerente al vigente sistema costituzionale e poiche' il suo mantenimento rappresenta una finalita' immanente dello stesso sistema e' da escludere che siano in contrasto con l'art. 21 della Costituzione le contravvenzioni previste dagli artt. 654 e 655 del codice penale che reprimono grida, gesti e riunioni obbiettivamente sediziosi che siano concretamente idonei a scuotere e porre in pericolo l'ordine pubblico.
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REATI E PENE - CONTRAVVENZIONI - COD. PEN., ARTT. 654 E 655: REPRESSIONE DELLE GRIDA, MANIFESTAZIONI E RADUNATE SEDIZIOSE - CARATTERE GENERICO E IMPRECISO DELLE FATTISPECIE PENALI - INSUSSISTENZA - NON VIOLANO IL PRINCIPIO DI LEGALITA' EX ART. 25 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 654 e 655 del codice penale, che reprimono grida e le manifestazioni sediziose e le radunate sediziose, in riferimento all'art. 25 della Costituzione poiche' la notizia di sedizione penalmente rilevante consente di escludere che le norme indicate prevedano fattispecie penali generiche e imprecise e che sussista pertanto violazione del principio costituzionale di legalita'.
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