Art. 657 c.p. — Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata
Articolo abrogato dalla l. 25 giugno 1999, n. 205.
Abrogato dal 13 luglio 1999 · versione 170 su Normattiva
Articolo abrogato dalla l. 25 giugno 1999, n. 205.
Abrogato dal 13 luglio 1999 · versione 170 su Normattiva
2 versioni dal 1930
Collegamenti
Art. 656 — Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico
Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.…
Art. 395
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205…
Art. 77 — Divulgazione di notizie false sull'ordine pubblico o su altre cose di pubblico interesse
… preveduti dall'articolo 265 del codice penale, chiunque diffonde o comunica, sull'ordine pubblico, sulla economia nazionale o su altre cose di pubblico interesse, notizie non conformi a verita', che possono turbare la pubblica tranquillita' o altrimenti danneggiare…
Art. 399
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205…
Art. 654 — Grida e manifestazioni sediziose
Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del numero 3° dell'articolo 266 ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la …
Art. 275
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Commette contravvenzione chi pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico (art. 656). La Commissione parlamentare, ritenendo che la parola «tendenziose» richiami il dolo specifico di turbare l'ordine pubblico, ne propose la soppressione. Ma quell'aggettivo si riferisce obiettivamente alla qualità delle notizie, e non all'elemento intenzionale. Sono tendenziose non solo le notizie che tendono ad uno scopo illecito, ma altresì quelle che hanno in sè la capacità di produrre un effetto dannoso indipendentemente dalla volontà dell'agente. La «tendenziosità» anche subiettiva delle notizie, d'altra parte, si ha quasi sempre nella loro origine, perchè esse vengono messe in giro allo scopo di nuocere all'ordine pubblico, e sono poi ripetute e diffuse da una quantità di persone per mera imprudenza, cioè per colpa. È manifesto che, in questo caso, il quale, ripeto, è il più comune, le notizie non cessano d'essere tendenziose anche rispetto alla loro divulgazione colposa. Il termine: «notizie tendenziose», pertanto, non esclude e non implica il dolo; il che è precisamente proprio delle contravvenzioni, le quali sono punibili tanto a titolo di dolo, quanto a titolo di colpa, senza che sia da farsi distinzione fra le due ipotesi, fuori dei casi (che qui non vengono in considerazione) in cui la legge faccia dipendere da tale distinzione un determinato effetto giuridico (articoli 42 e 43).
Relazione al Codice penale (1930), n. 215
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art657 · fonte su Normattiva