Art. 657 c.p.Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata

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Chiunque, con lo scopo di smerciare o distribuire scritti o disegni in luogo pubblico ovvero aperto o esposto al pubblico, annuncia o grida notizie, dalle quali possa essere turbata la tranquillita' pubblica o privata, e' punito con l'ammenda fino a lire mille.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 13 luglio 1999 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art657 · fonte su Normattiva