Art. 669 c.p. — Esercizio abusivo di mestieri girovaghi
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[1]Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell'Autorita' o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge, e' punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquanta a mille.
[2]Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservate le altre prescrizioni di legge.
[3]La pena e' dell'arresto da uno a quattro mesi o dell'ammenda da lire cento a duemila e puo' essere ordinata la liberta' vigilata:
[4]1° se il fatto e' commesso contro il divieto della legge o dell'Autorita';
[5]2° se la persona che esercita abusivamente il mestiere girovago ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non colposo.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 15 dicembre 1981 · versione 0 su Normattiva