Art. 669 c.p.Esercizio abusivo di mestieri girovaghi

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[1]Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell'Autorita' o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge, e' punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquanta a mille.

[2]Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservate le altre prescrizioni di legge.

[3]La pena e' dell'arresto da uno a quattro mesi o dell'ammenda da lire cento a duemila e puo' essere ordinata la liberta' vigilata:

[4]1° se il fatto e' commesso contro il divieto della legge o dell'Autorita';

[5]2° se la persona che esercita abusivamente il mestiere girovago ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non colposo.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 15 dicembre 1981 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art669 · fonte su Normattiva