Art. 677 c.p. — Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina
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[1]Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi e' per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, e' punito con l'ammenda non inferiore a lire mille.
[2]Alla stessa pena soggiace chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.
[3]Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena e' dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a lire tremila.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 15 gennaio 2000 · versione 0 su Normattiva