Art. 698 c.p.Omessa consegna di armi

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Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'Autorita', di consegnare nei termini prescritti le armi o le munizioni da lui detenute, e' punito con l'arresto non inferiore a tre mesi o con l'ammenda non inferiore a lire mille. 33

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 maggio 1965, n. 575

33

La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la contravvenzione prevista nel presente articolo sono raddoppiate, se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.

Testo vigente dal 6 giugno 1965 al 29 settembre 1982 · versione 36 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art698 · fonte su Normattiva