Art. 713 c.p. — Misura di sicurezza
Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti puo' essere sottoposto alla liberta' vigilata.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti puo' essere sottoposto alla liberta' vigilata.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 701 — Misura di sicurezza
Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti puo' essere sottoposto alla liberta' vigilata.…
Art. 53
Le misure di sicurezza prevedute dal codice penale non sono applicabili ai condannati che al momento dell'attuazione del codice hanno scontato interamente la pena. Il condannato, che non ha ancora espiata, in tutto o in parte, la pena detentiva inflittagli per…
Art. 230 — Casi nei quali deve essere ordinata la liberta' vigilata
La liberta' vigilata e' sempre ordinata: 1° se e' inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni: e non puo', in tal caso, avere durata inferiore a tre anni; 2° quando il condannato e' ammesso alla liberazione condizionale; 3° se il contravventore…
Art. 229 — Casi nei quali puo' essere ordinata la liberta' vigilata
Oltre quanto e' prescritto da speciali disposizioni di legge, la liberta' vigilata puo' essere ordinata: 1° nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno; 2° nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto non…
Art. 162 — Art. 164 T. U. 1926
(Art. 164 T. U. 1926). I condannati per delitto a pena detentiva o per contravvenzione all'ammonizione o che debbono essere sottoposti alla liberta' vigilata hanno l'obbligo, appena dimessi dal carcere o dagli stabilimenti indicati nell'articolo precedente, di…
Art. 177 — Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena
Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa la esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo. La liberazione condizionale…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Nessuna osservazione venne fatta dalla Commissione parlamentare circa la nozione delle armi, data nell'articolo 719 del progetto definitivo (704 del codice), agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 695 e seguenti. Nondimeno ho ripreso in esame codesta nozione, in relazione specialmente ad altre disposizioni. È da osservarsi, anzitutto, che la nozione delle armi agli effetti delle contravvenzioni è più ristretta di quella generale dell'articolo 585, la quale è applicabile ad ogni effetto della legge penale, quando questa non disponga espressamente in modo diverso, come nel caso presente. Questa deroga è giustificata dal fatto che le armi, che possono venire in considerazione agli effetti delle disposizioni alle quali l'articolo 704 si riferisce, sono soltanto quelle in senso proprio, e non anche qualsiasi strumento atto ad offendere, di cui sia vietato il porto. Per il porto abusivo di tali strumenti sono applicabili le norme contravvenzionali delle leggi speciali che lo vietano. Sull'esattezza di questa distinzione non può cader dubbio. Conveniva invece rivedere ciò che attiene alle materie esplodenti. Codeste materie sono equiparate alle armi nella nozione generale dell'articolo 585, il quale parla, appunto, di «materie esplodenti». Ora l'articolo 693 del progetto definitivo (678 del codice) indicava pure specificamente le «materie esplodenti»; l'articolo 694 dello stesso progetto (679 del codice) accennava alle «materie esplodenti di qualsiasi specie», mentre gli articoli dal 710 al 717 (695 a 702 del codice) menzionavano soltanto le «armi» in genere, riferendosi evidentemente alla nozione di armi dell'articolo 719 (704 del codice). Ma ho considerato che, se l'indicazione delle «materie esplodenti» in genere è esatta ed opportuna quando si considera l'effetto delittuoso cagionato col loro uso, come pure quando si tratta di regolare la fabbricazione, il commercio o l'obbligo di denuncia delle materie stesse, non altrettanto esatto è usare il predetto termine quando ci si riferisce alla fabbricazione, al commercio, alla detenzione, all'obbligo di consegna, al porto delle armi in genere, ai quali fatti si riferisce l'articolo 719 (704 del codice). In quest'ultima ipotesi è necessario che le materie esplodenti abbiano forma d'armi, e quindi non debbono essere considerate in sè stesse, come invece faceva l'articolo 719 del progetto («qualsiasi materia esplodente»). Ho quindi nell'articolo 704 stabilito che, oltre le bombe e i gas asfissianti o accecanti, per arma si intende «qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti» adottando press'a poco la locuzione del numero 2° dell'articolo 470 del codice penale del 1889. In tal guisa le materie esplodenti come tali (cioè in quanto non abbiano forma d'armi) sono considerate negli articoli 678 e 679; mentre, quando sono contenute in bombe, in macchine, o in involucri (secondo la nozione tecnica di questa parola), essendo «armi», seguono la disciplina propria delle armi.
Relazione al Codice penale (1930), n. 216
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art713 · fonte su Normattiva