Art. 725 c.p.Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza

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Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza, e' punito con l'ammenda da lire cento a diecimila.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 15 gennaio 2000 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art725 · fonte su Normattiva