Art. 725 c.p. — Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza
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Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza, e' punito con l'ammenda da lire cento a diecimila.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 15 gennaio 2000 · versione 0 su Normattiva