Art. 78 c.p.Limiti degli aumenti delle pene principali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 1981 al 4 aprile 2001. Leggi il testo vigente →

[1]((Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non puo' essere superiore al quintuplo della piu' grave fra le pene concorrenti, ne' comunque eccedere:

  • 1)trenta anni per la reclusione;
  • 2)sei anni per l'arresto;
  • 3)lire trenta milioni per la multa e sei milioni per l'ammenda; ovvero lire centoventicinque milioni per la multa e venticinque milioni per l'ammenda, se il giudice si vale della facolta' di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis.

[2]Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non puo' superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite e' detratta in ogni caso dall'arresto)).

Testo vigente dal 15 dicembre 1981 al 4 aprile 2001 · versione 91 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art78 · fonte su Normattiva