Art. 78 c.p.Limiti degli aumenti delle pene principali

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[1]Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non puo' essere superiore al quintuplo della piu' grave fra le pene concorrenti, ne' comunque eccedere:

[2]1° trenta anni, per la reclusione;

[3]2° sei anni, per l'arresto;

[4]((3° lire trecentomila per la multa, e lire sessantamila per l'ammenda; ovvero lire ottocentomila per la multa e lire centosessantamila per l'ammenda se il giudice si vale della facolta' - indicata nel secondo capoverso dell'art. 24 e nel capoverso dell'art. 26)).

[5]Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non puo' superare gli anni trenta. La parte di pena, eccedente tale limite, e' detratta in ogni caso dall'arresto.

[6]Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite in pena detentiva, per l'insolvibilita' del condannato, la durata complessiva di tale pena non puo' superare quattro anni per la reclusione e tre anni per l'arresto.

Testo vigente dal 18 novembre 1945 al 7 dicembre 1947 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art78 · fonte su Normattiva