Art. 78 c.p.Limiti degli aumenti delle pene principali

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[1]((Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non puo' essere superiore al quintuplo della piu' grave fra le pene concorrenti, ne' comunque eccedere:

  • 1)trenta anni per la reclusione;
  • 2)sei anni, per l'arresto;
  • 3)lire sei milioni per la multa e lire un milione e duecentomila per l'ammenda ovvero lire sedici milioni per la multa e lire tre milioni e duecentomila per la ammenda, se il giudice si viale della facolta' indicata nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dello articolo 26.

[2]Nel caso di concorso di reati, preceduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dello articolo stesso non puo' superare gli anni trenta. La parte di pena, eccedente tale limite, e' detratta in ogni caso dall'arresto.

[3]Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite in pena detentiva, per l'insolvibilita' del condannato, la durata complessiva di tale pena non puo' superare quattro anni per la reclusione e tre anni per l'arresto)).

Testo vigente dal 8 agosto 1961 al 15 dicembre 1981 · versione 30 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art78 · fonte su Normattiva