Art. 92 c.p.
Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata
[1]L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude ne' diminuisce la imputabilita'.
[2]Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena e' aumentata.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva