Art. 110 (Codice penale militare di guerra) — Manifestazioni di codardia
[1]Il militare, che, durante il combattimento o in caso di grave pericolo, compie atti che possono incutere lo spavento o produrre il disordine nelle truppe o negli equipaggi, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni. Se lo spavento o il disordine si produce, la reclusione militare e' da tre a dieci anni.
[2]La condanna importa la rimozione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva