Art. 135 (Codice penale militare di guerra) — Ubriachezza in servizio
[1]Il militare, che, comandato per qualsiasi servizio, si pone, ancorche' per colpa, in tale stato di ubriachezza, da escludere o menomare la sua capacita' di prestarlo, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.
[2]Se trattasi di un servizio in presenza del nemico, si applica la reclusione militare non inferiore a cinque anni.
[3]Se il fatto e' commesso da militare comandante di un reparto o preposto a un servizio o capo di posto, la pena e' aumentata.
[4]La condanna importa la rimozione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva