Art. 135 (Codice penale militare di guerra)Ubriachezza in servizio

[1]Il militare, che, comandato per qualsiasi servizio, si pone, ancorche' per colpa, in tale stato di ubriachezza, da escludere o menomare la sua capacita' di prestarlo, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.

[2]Se trattasi di un servizio in presenza del nemico, si applica la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

[3]Se il fatto e' commesso da militare comandante di un reparto o preposto a un servizio o capo di posto, la pena e' aumentata.

[4]La condanna importa la rimozione.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art135 · fonte su Normattiva