Art. 128 (Codice penale militare di guerra) — Abbandono della nave o dell'aeromobile
[1]Il pilota, che abbandona la nave militare o la nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare, da lui condotti, e' punito con la reclusione da due a sette anni.
[2]Se il fatto e' commesso in caso di pericolo, la reclusione e' da cinque a quindici anni; e, se e' commesso in presenza del nemico, la pena e' dell'ergastolo.
[3]Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche a chi esercita, relativamente a un aeromobile militare, funzioni analoghe a quelle del pilota marittimo.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva