Art. 128 (Codice penale militare di guerra)Abbandono della nave o dell'aeromobile

[1]Il pilota, che abbandona la nave militare o la nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare, da lui condotti, e' punito con la reclusione da due a sette anni.

[2]Se il fatto e' commesso in caso di pericolo, la reclusione e' da cinque a quindici anni; e, se e' commesso in presenza del nemico, la pena e' dell'ergastolo.

[3]Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche a chi esercita, relativamente a un aeromobile militare, funzioni analoghe a quelle del pilota marittimo.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art128 · fonte su Normattiva