Art. 136 — Abuso nel lavoro delle officine o di altri laboratori militari
Il militare addetto alle officine o ad altri laboratori militari, che, contro le disposizioni dei regolamenti, o gli ordini dei superiori o dirigenti, vi lavora o vi fa lavorare per conto proprio o di altri, e' punito con la reclusione militare fino a due anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva