Art. 136Abuso nel lavoro delle officine o di altri laboratori militari

Il militare addetto alle officine o ad altri laboratori militari, che, contro le disposizioni dei regolamenti, o gli ordini dei superiori o dirigenti, vi lavora o vi fa lavorare per conto proprio o di altri, e' punito con la reclusione militare fino a due anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art136 · fonte su Normattiva