Art. 202 — Superiore che sfida l'inferiore; accettazione; duello
[1]Il militare, che sfida a duello un inferiore, anche se la sfida non e' accettata, e' punito, se il duello non avviene, con la reclusione militare fino a un anno.
[2]L'inferiore, che accetta la sfida, e' punito con la reclusione militare fino a otto mesi, sempre che il duello non avvenga.
[3]Se il duello avviene, si applica la reclusione militare da sei mesi a tre anni per il superiore, e da tre mesi a due anni per l'inferiore.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva