Art. 165 — Distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare
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Il militare, che distrae, distrugge, sopprime, disperde, rende inservibili o in qualsiasi modo aliena oggetti, che, a norma dei regolamenti, gli sono forniti dall'amministrazione militare come costituenti il suo vestiario o equipaggiamento militare, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144
1Il D.Lgs. Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La pena per il reato di distruzione o di alienazione di effetti di vestiario o di equipaggiamento militare, previsto dall'art. 165 del Codice penale militare di pace, e' della reclusione militare fino a due anni".
Testo vigente dal 15 aprile 1946 al 25 marzo 1958 · versione 3 su Normattiva