Art. 165Distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare

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Il militare, che distrae, distrugge, sopprime, disperde, rende inservibili o in qualsiasi modo aliena oggetti, che, a norma dei regolamenti, gli sono forniti dall'amministrazione militare come costituenti il suo vestiario o equipaggiamento militare, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144

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Il D.Lgs. Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La pena per il reato di distruzione o di alienazione di effetti di vestiario o di equipaggiamento militare, previsto dall'art. 165 del Codice penale militare di pace, e' della reclusione militare fino a due anni".

Testo vigente dal 15 aprile 1946 al 25 marzo 1958 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art165 · fonte su Normattiva