Art. 165Distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare

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Il militare, che distrae, distrugge, sopprime, disperde, rende inservibili o in qualsiasi modo aliena oggetti, che, a norma dei regolamenti, gli sono forniti dall'amministrazione militare come costituenti il suo vestiario o equipaggiamento militare, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 15 aprile 1946 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art165 · fonte su Normattiva