Art. 165 — Distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1941 al 15 aprile 1946. Leggi il testo vigente →
Il militare, che distrae, distrugge, sopprime, disperde, rende inservibili o in qualsiasi modo aliena oggetti, che, a norma dei regolamenti, gli sono forniti dall'amministrazione militare come costituenti il suo vestiario o equipaggiamento militare, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 15 aprile 1946 · versione 0 su Normattiva