Art. 175Ammutinamento

[1]Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, sono puniti con la reclusione militare da sei mesi a tre anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o piu':

[2]1° rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;

[3]2° persistono nel presentare, a voce o per iscritto, una domanda, un esposto o un reclamo.

[4]La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento e' della reclusione militare da uno a cinque anni.

[5]Se il fatto ha carattere di particolare gravita' per il numero dei colpevoli o per i motivi che lo hanno determinato, ovvero se e' commesso in circostanze di pericolo a bordo di una nave o di un aeromobile, le pene suddette sono aumentate dalla meta' a due terzi.

[6]La condanna importa la rimozione.

[7]Se il colpevole cede alla prima intimazione, si applica la reclusione militare fino a sei mesi; tranne che abbia promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento, nel qual caso la pena e' della reclusione militare fino a un anno.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art175 · fonte su Normattiva