Art. 177 — Omesso rapporto
[1]Il militare, che, sebbene non presente ad alcuno dei fatti enunciati negli articoli 174 e 175, omette di farne rapporto ai superiori appena ne abbia avuto notizia, e' punito con la reclusione militare fino a un anno.
[2]Se il colpevole e' un ufficiale, la reclusione militare e' da uno a due anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva