Art. 187
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1941 al 18 dicembre 1985. Leggi il testo vigente →
[1]Per i reati preveduti dall'articolo precedente:
[2]1° se ricorre alcuna delle circostanze indicate negli articoli 576 e 577 del codice penale, le pene detentive sono aumentate, sostituita la reclusione alla reclusione militare;
[3]2° se il superiore offeso e' il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto, la pena puo' essere aumentata.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 18 dicembre 1985 · versione 0 su Normattiva