Art. 198 (Codice penale militare di guerra) — Arbitrario disconoscimento della qualita' di legittimo belligerante
Il comandante, che, non usando verso i legittimi belligeranti nemici caduti in suo potere, ovvero infermi, feriti o naufraghi, il trattamento preveduto dalla legge o dalle convenzioni internazionali, cagiona grave danno alle persone suindicate, ovvero determina l'uso di rappresaglie, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione militare non inferiore a tre anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva