Art. 214Militari in congedo

((Le disposizioni dell'art. 212 si applicano anche se il fatto e' commesso da un militare in congedo illimitato, sempreche' l'istigazione si riferisca a reati esclusivamente militari ovvero a reati per i quali e' prevista, a norma dell'art. 7 del Codice penale militare di pace, l'applicabilita' della legge penale militare ai militari in congedo)).

Testo vigente dal 4 aprile 1956, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art214 · fonte su Normattiva