Art. 214 — Militari in congedo
((Le disposizioni dell'art. 212 si applicano anche se il fatto e' commesso da un militare in congedo illimitato, sempreche' l'istigazione si riferisca a reati esclusivamente militari ovvero a reati per i quali e' prevista, a norma dell'art. 7 del Codice penale militare di pace, l'applicabilita' della legge penale militare ai militari in congedo)).
Testo vigente dal 4 aprile 1956, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva